COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 024 del 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORBELLAMONACA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SCARAMELLA FRANCESCO (S. CESAREO) ALLA GARA A.S.D. TORBELLAMONACA – SAN CESAREO DEL 1°.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 024 del 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORBELLAMONACA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SCARAMELLA FRANCESCO (S. CESAREO) ALLA GARA A.S.D. TORBELLAMONACA – SAN CESAREO DEL 1°.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; rilevato preliminarmente la competenza della Commissione Disciplinare ai sensi dell’art. 12 n. 5 lettera C del C.G.S. e dell’art. 42 n. 3 del C.G.S., in virtù dell’aggiornamento operato dall’art. 12 n. 5 del C.G.S. con l’inserimento del comma C che ha inteso ricomprendere la violazione dell’art. 34 e 34 bis delle NOIF nella fattispecie dell’irregolare utilizzo di calciatori e non in quella di irregolare svolgimento della gara prevista dal numero 4 della stessa disposizione, rimasta nella competenza del Giudice Sportivo; rilevato che la reclamante deduce che la Società SAN CESAREO avrebbe violato la normativa relativa alla partecipazione della gara di calciatori giovani che impone la presenza, in ogni momento della gara, di almeno tre calciatori giovani così distinti in relazione all’età: uno nato dal 1° gennaio 1986 in poi, uno nato dal 1° gennaio 1987 in poi, uno nato dal 1° gennaio 1988 in poi.; rilevato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro nel referto di gara in quanto al 28’ del secondo tempo il n. 16 SCARAMELLA FRANCESCO nato il 18.1.1983 ha sostituto il n. 2 SOMMA LUCA nato il 23.10.1986 ed in quel momento rimanevano in campo solo due calciatori “giovani”, e cioè il n. 8 NOTTURNO MATTEO nato il 18.8.1988 e il n. 11 CURIONE GIOVANNI nato il 24.2.1988. Rilevata quindi l’irregolare partecipazione alla gara del calciatore SCARAMELLA FRANCESCO DELIBERA Di comminare a carico della Società SAN CESAREO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 150,00. La tassa reclamo va restituita.
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