COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 031 del 20/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. STEFANO MORETTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. PONTINIA E DELLA SOCIETA’ STESSA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 031 del 20/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. STEFANO MORETTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. PONTINIA E DELLA SOCIETA’ STESSA Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del Sig. STEFANO MORETTI, calciatore della Società A.S.D. PONTINIA, e della stessa Società per aver violato il primo, l’art. 1 comma 1 del C.G.S. e, la seconda, l’art. 2, comma 4 del C.G.S. L’atto di deferimento è stato ritualmente notificato agli incolpati ed è stata fissata la riunione dell’11 ottobre 2006 per l’esame del deferimento e l’audizione degli interessati. Alla riunione si presentavano il Sig. STEFANO MORETTI e, in rappresentanza della Società, il Vice Presidente Sig. PEDRETTI ANTONIO. Nella loro deposizione i predetti affermano che il deferimento si appalesa provvedimento eccessivo rispetto al fatto contestato, anche in considerazione che la telefonata del Sig. MORETTI all’arbitro dell’incontro PONTINIA – TECCHIENA è stata fatta non prima della comminazione della sanzione disciplinare, ma dopo. Dal canto suo il Sig. MORETTI motiva la telefonata, oggetto del presente procedimento, col suo semplice desiderio di conoscere il contenuto del referto arbitrale, considerata l’entità della squalifica inflittagli (otto giornate). Il Rappresentante della Procura, tenuto conto che il tenore della telefonata, come riferito dallo stesso arbitro, è stato improntato alla massima educazione e deferenza, conclude chiedendo per il calciatore una giornata di squalifica, per la Società un’ammenda di € 100,00. La Commissione, considerate le deposizioni e le argomentazioni svolte dalle parti, ritiene, tuttavia, che sussistono le violazioni contestate delle norme sopra richiamate, attesa l’arbitrarietà dell’iniziativa del calciatore e la non conformità del suo atteggiamento alle norme federali. E pertanto, in conformità delle conclusioni del rappresentante della Procura, la Commissione Disciplinare DELIBERA di comminare al calciatore STEFANO MORETTI la squalifica per una giornata di gara e alla Società A.D.S. PONTINIA l’ammenda di € 100,00. Si comunichi agli interessati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it