COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 035 del 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’U.S. CASTELNUOVESE CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FEDERICI FABIO (TESS. CIMINA RONCIGLIONE) PARTECIPANTE ALLA GARA CIMINA RONCIGLIONE – CASTELNUOVESE CALCIO DEL 25.10.2006 – COPPA LAZIO I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 035 del 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’U.S. CASTELNUOVESE CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FEDERICI FABIO (TESS. CIMINA RONCIGLIONE) PARTECIPANTE ALLA GARA CIMINA RONCIGLIONE – CASTELNUOVESE CALCIO DEL 25.10.2006 – COPPA LAZIO I CATEGORIA La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; considerato che a norma dell’art. 29 comma 5 del C.G.S. tutti i reclami devono essere motivati e trasmessi a cura degli interessati agli Organi competenti e copia dei motivi del reclamo inviati contestualmente alla Società controparte; rilevato che la Società reclamante ha disatteso il contenuto di tale norma non inviando copia del ricorso alla Società CIMINA RONCIGLIONE; rilevato che l’inosservanza di tale norma costituisce motivo di inammissibilità, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo confermando il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio: CIMINA RONCIGLIONE – CASTELNUOVESE CALCIO 3 – 1 La tassa reclamo va incamerata.
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