COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 035 del 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S. VIGOR PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MICCI SIMONE (TESS. LA QUERCIA) PARTECIPANTE ALLA GARA LA QUERCIA – VIGOR DELL’8.10.2006 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 035 del 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S. VIGOR PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MICCI SIMONE (TESS. LA QUERCIA) PARTECIPANTE ALLA GARA LA QUERCIA – VIGOR DELL’8.10.2006 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; considerato che a norma dell’art. 42 comma 3 del C.G.S. il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data della gara; considerato che l’A.S. VIGOR ha trasmesso copia del reclamo oltre il termine suindicato; ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo di cui trattasi, confermando il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: LA QUERCIA – VIGOR 3 – 2 La tassa reclamo va incamerata.
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