COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 035 del 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ASI ISOLA FARNESE PER LA GARA CANALE MONTERANO – ASI ISOLA FARNESE DEL 22.10.2006 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 035 del 03/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELL’ASI ISOLA FARNESE PER LA GARA CANALE MONTERANO – ASI ISOLA FARNESE DEL 22.10.2006 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
rilevata preliminarmente la competenza della Commissione Disciplinare ai sensi dell’art. 12 comma 5 lett. C del C.G.S. e dell’art. 42 n. 3 del C.G.S., con l’inserimento del comma C che ha inteso ricomprendere la violazione dell’art. 34 e 34 bis delle NOIF nella fattispecie dell’irregolare utilizzo di calciatori e non in quella di irregolare svolgimento della gara, prevista dal numero 4 della stessa disposizione, rimasta nella competenza del Giudice Sportivo;
rilevato che la reclamante deduce che la Società CANALE MONTERANO avrebbe violato la normativa relativa alla partecipazione della gara di calciatori giovani, che impone la presenza, in ogni momento della gara, di un elemento nato dal 1°.1.1984 in poi ed un elemento nato dal 1°.1.1985 in poi;
rilevato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro nel referto di gara, in quanto risulta che un solo calciatore (n.2) nato nell’anno 1985 ha partecipato alla stessa e che al 1^ minuto del secondo tempo entrava in campo il calciatore della Società CANALE MONTERANO indossante la maglia n. 13, nato nell’anno 1986, in sostituzione di un calciatore (n.10) dell’anno 1978;
rilevato pertanto che la Società CANALE MONTERANO ha disatteso il contenuto di cui al Com. Uff. n. 1 del 1°.7.2006;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo presentato dalla Società ASI ISOLA FARNESE comminando alla Società CANALE MONTERANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda i € 150,00;
la tassa reclamo va restituita.
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