COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ECLAMO DELL’ A.S.D.LAZIO FOOTBALL GIRLS A/5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RISULTATO DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COMUNICATO UFFICIALE N 13 DEL 10/11/2006 (Gara : ASD LAZIO FOOTBALL GIRLS A5 / CERVETERI FUTSAL del 28/10/2006 -Campionato di calcio a 5 femminile )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ECLAMO DELL’ A.S.D.LAZIO FOOTBALL GIRLS A/5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RISULTATO DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COMUNICATO UFFICIALE N 13 DEL 10/11/2006 (Gara : ASD LAZIO FOOTBALL GIRLS A5 / CERVETERI FUTSAL del 28/10/2006 -Campionato di calcio a 5 femminile ) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe esaminati gli atti ufficiali udita, come da richiesta, la società interessata la quale , nel confermare quanto già riportato al ricorso in argomento, chiede la integrale riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto per illogicità della motivazione in essa contenuta. Premesso preliminarmente che non è accoglibile la richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda di euro 400 , in quanto il relativo reclamo è stato trasmesso a questo Organo di Giustizia Sportiva oltre i termini regolamentari ( spedito con A.R del 17/11/06 mentre il termine utile scadeva il 12/11/06 ) . Non è altrettanto accoglibile la richiesta di riforma della decisione assunta con il Comunicato Ufficiale nr 13 del 10/11/2006 dal Giudice Sportivo il quale ha dichiarato di respingere il reclamo per non aver la società ottemperato al disposto dell’art. 24 commi 6 e 7 del C.G.S. , per effetto del quale viene stabilito che “ le eccezioni sulla regolarità del campo di gioco debbono essere precedute da specifica riserva scritta da presentare all’arbitro prima dell’inizio della gara “ . Tra l’altro , essendo la Società Lazio F.C. Girls A5 squadra di casa , quindi responsabile oggettivamente della regolarità del campo di giuoco, avrebbe potuto provvedere ad eliminare l’inconveniente lamentato , conoscendo l’esistenza sul terreno di giuoco di due dischi di calcio di rigore a distanza di 2 metri l’uno dall’altro. Chiede altresì la ricorrente , in un ulteriore documento stilato all’atto della convocazione dinanzi a questa Commissione Disciplinare di valutare i motivi per cui il direttore di gara ad una espulsione avvenuta al 31’ del secondo tempo la indica sul proprio rapporto avvenuta al 29’ del secondo tempo ; di non aver effettuato i giusti recuperi dovuti alla misurazione avvenuta più volte per determinare l’esatto punto su cui depositare il pallone per l’esecuzione del tiro libero e di non aver più fischiato falli per evitare altri tiri liberi. Anche in tali situazioni c’è da porre in rilievo che la regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio stabilisce che “ le decisioni assunte in campo dall’arbitro di natura tecnica e disciplinare sono di esclusiva sua competenza “. Al di là comunque di tutto questo , l’arbitro, sentito a chiarimenti ha precisato di “ confermare che l’unico tiro libero della gara è stato effettuato ponendo il pallone sul disco che distava regolarmente a metri 10 dalla porta ; che non risponde al vero di essersi astenuto dal concedere altri tiri liberi per ovviare alla presunta incertezza della distanza , ma solamente perché non si erano verificati ulteriori falli”. Conclude il direttore di gara che l’incontro ha avuto durata e conclusione regolare. Come è stato in altre occasioni affermato in tali situazioni di evidente contrasto, tra quanto sostiene la reclamante e quanto riporta nel proprio rapporto l’arbitro, prevale il contenuto di quest’ultimo che , ai sensi dell’art 25 C.G.S. costituisce fonte primaria e privilegiata di prova . Non sono quindi a parere di questa Commissione Disciplinare assumibili nemmeno parzialmente le doglianze avanzate dalla ASD Lazio Football Girls A5 con il presente ricorso. Detto ciò DELIBERA a) di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alla riduzione dell’ammenda di euro 400 per i motivi indicati in premessa b) di respingere inoltre il reclamo di cui trattasi , confermando il risultato della gara: LAZIO F.C. GIRLS A5 – CERVETERI FUTSAL 3 - 4 La tassa si incamera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it