COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SORDELLA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE PICANO EMILIO E L’AMMENDA DI € 70,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 9 DEL 16.11.2006 (Gara: SORDELLA 1919 – SAN BARTOLOMEO del 12.11.2006 – Campionato di III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SORDELLA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE PICANO EMILIO E L’AMMENDA DI € 70,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 9 DEL 16.11.2006 (Gara: SORDELLA 1919 – SAN BARTOLOMEO del 12.11.2006 – Campionato di III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia delle sanzioni adottate a carico del tesserato e della Società in quanto, per quanto attiene al calciatore PICANO, il gesto dello stesso sarebbe stato dettato solo dall’intento di trattenere l’arbitro dall’adottare il provvedimento di espulsione e non da intenzioni violente, mentre, per quanto attiene all’ammenda comminata alla Società, l’ingresso delle persone non autorizzate nel recinto degli spogliatoi sarebbe stato favorito dalla decisione delle Forze dell’Ordine intervenute per aprire i cancelli di accesso; osservato che il referto arbitrale, puntualmente confermato in sede di audizione diretta, descrive il comportamento del calciatore come inequivocabilmente teso a compiere un gesto di violenza consumata, schiaffo al viso, le cui conseguenze sono state solo parzialmente attenuate dal braccio proteso dall’arbitro a difesa del viso; ritenuta quindi la sanzione congrua e conforme agli addebiti così come è congrua l’ammenda comminata alla Società per il comportamento dei propri sostenitori; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le sanzioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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