COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUERCIAIOLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE ARRIGA GIOVANNI E FINO AL 30.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE PORCHIARONI PAOLO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 30.11.2006 (Gara: QUERCIAIOLA – LA QUERCIA del 26.11.2006 – Campionato di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 046 del 14/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUERCIAIOLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE ARRIGA GIOVANNI E FINO AL 30.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE PORCHIARONI PAOLO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 30.11.2006
(Gara: QUERCIAIOLA – LA QUERCIA del 26.11.2006 – Campionato di II Categoria)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la reclamante impugna le sanzioni comminate ai propri tesserati descrivendo una diversa versione dei fatti descritti nel referto arbitrale, sostenendo la sostanziale incolpevolezza degli stessi;
osservato che la descrizione dei fatti addebitati ai calciatori ARRIGA E PURCHIARONI emerge dal referto arbitrale in maniera chiara e circostanziata e, quindi, fornisce elementi di prova privilegiata sugli accadimenti;
ritenuto che la sanzione irrogata al calciatore ARRIGA GIOVANNI è assolutamente congrua mentre quella del calciatore PURCHIARONI PAOLO può essere ridimensionata nei limiti di cui al dispositivo, considerando che si è trattato di un tentativo e non di violenza consumata;
DELIBERA
Di confermare la squalifica a carico del calciatore ARRIGA GIOVANNI fino al 31.12.2007 e di ridurre la squalifica al calciatore PURCHIARONI PAOLO dal 30.6.2007 al 28.2.2007.
La tassa reclamo va incamerata.
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