COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE NERONI IVANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 29.06.07 A SUO CARICO IVANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 11 DEL 30.11.06 (Gara: CASTRO DEI VOLSCI – REAL TECCHIENA del 26.11.06 Campionato di III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE NERONI IVANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 29.06.07 A SUO CARICO IVANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 11 DEL 30.11.06 (Gara: CASTRO DEI VOLSCI - REAL TECCHIENA del 26.11.06 Campionato di III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare visto il reclamo presentato dal calciatore Neroni Ivano il quale sostiene che in occasione della ripresa del giuoco dal centro campo, dopo aver subito una rete da parte della squadra avversaria, calciava con forza il pallone verso i propri attaccanti e non era certo sua intenzione calciarlo verso l’arbitro. Precisa, sempre il Neroni, nel proprio ricorso che il pallone non sfiorava l’arbitro ma gli passava a circa due metri. Pone in evidenza, altresì, il ricorrente che allo stupore del provvedimento disciplinare adottato dall’arbitro nei suoi confronti, reagiva verbalmente in modo eccessivo e precisa di aver solamente strattonato la porta dello spogliatoio in quanto il custode del campo l’aveva chiusa e tardava a venire per aprirla. Per effetto di tutto ciò, chiede il Neroni una riduzione della squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo competente. Gli atti ufficiali, che si torna a ripetere sono da considerarsi fonte attendibile di prova, riportano che il calciatore Neroni veniva espulso al 43’ del secondo tempo in quanto in segno di protesta scagliava il pallone contro l’arbitro sfiorandolo. Dopo l’espulsione si toglieva la maglia di gioco ed avvicinandosi iniziava a proferire frasi ingiuriose. Mentre rientrava negli spogliatoi colpiva la porta con due calci e due pugni provocando un forte rumore. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver sentito l’arbitro a chiarimento, è dell’avviso che i fatti così riportati nel rapporto del direttore di gara rispondono al vero; c’è però da sottolineare che la sanzione, in relazione a quanto accaduto in campo, può essere ricondotta entro limiti di minore gravità, non emergendo la certezza della volontarietà del gesto di colpire con una pallonata l’arbitro, il quale ammette nel proprio rapporto che si è trattato di un mero gesto di protesta. Considerato tutto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il ricorso presentato dal Neroni e di ridurre la squalifica dal 29.06.2007 al 15.03.2007. La tassa di reclamo si restituisce.
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