COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE DI NARDO CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 26.11.2006 (Gara: DON BOSCO GAETA – MARANOLA del 26.11.2006 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE DI NARDO CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 26.11.2006 (Gara: DON BOSCO GAETA – MARANOLA del 26.11.2006 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; rilevato che la Società reclamante deduce l’eccessività della sanzione irrogata al calciatore DI NARDO CLAUDIO in quanto lo stesso, a suo dire, non avrebbe colpito l’arbitro con una testata né avrebbe afferrato lo stesso al collo dopo la notifica dell’espulsione, limitandosi solo a spintonarlo al petto; ritenuto che il Direttore di gara ha puntualmente confermato in sede di audizione le risultanze del referto di gara da cui emerge il doppio gesto di violenza consumata costituita da una testata al volto, seppur con limitate conseguenza, e da un accenno di strangolamento durato qualche attimo; considerato quindi che la sanzione è del tutto congrua all’addebito; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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