COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. BASSANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009 A CARICO DEL CALCIATORE CALVANESE LUCIANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 26/10/06 ( Gara: PianoScarano – Bassano Romano del 21/10/06 – Camp. JUN. REG. ).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 049 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. BASSANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009 A CARICO DEL CALCIATORE CALVANESE LUCIANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 26/10/06 ( Gara: PianoScarano – Bassano Romano del 21/10/06 - Camp. JUN. REG. ). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: La ricorrente ha escluso nella maniera più assoluta che il calciatore Calvanese abbia colpito l'Arbitro con uno schiaffo al viso, e ha dedotto, invece, che il proprio giocatore, ritenendo ingiusta l'espulsione comminata dal Direttore di gara, con gesto istintivo di disapprovazione avrebbe soltanto appoggiato la mano sul volto dell'Arbitro, allontanandolo. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, dopo l'espulsione, il Calvanese si era avvicinato con atteggiamento minaccioso e, dopo aver sollevato il braccio, lo aveva colpito con un “ piccolo ” schiaffo sul viso, che non gli aveva causato alcuna conseguenza e neppure dolore, in quanto il giocatore aveva “ rallentato ” il gesto. Egli ha inoltre precisato che il giocatore non gli aveva rivolto contestualmente alcun insulto, e che subito dopo si era allontanato spontaneamente. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, deve quindi escludersi che il colpo ricevuto dall'Arbitro possa qualificarsi come un vero e proprio “ schiaffo ”, e cioè come quel tipico e plateale gesto di violenza, che esprime altresì disprezzo nei confronti della persona. Valutata la dinamica del gesto, che non ha causato alcun dolore, l'atto del giocatore dovrà quindi considerarsi piuttosto un semplice “ buffetto ” sul viso. Pur censurando severamente tale comportamento, andrà tuttavia rivisitata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo commisurare la stessa alle effettive responsabilità del giocatore. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il ricorso e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore CALVANESE LUCIANO dal 31/12/2009 al 31/12/2007. La tassa di reclamo va restituita.
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