COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL P.D. ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 9/2/2007 A CARICO DEL CALCIATORE BOZZINI SIMONE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 7/12/06 ( Gara: Fulgur Tuscania – Ischia di Castro del 2/12/06 – Camp. JUN. PROV. VT )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL P.D. ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 9/2/2007 A CARICO DEL CALCIATORE BOZZINI SIMONE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 7/12/06 ( Gara: Fulgur Tuscania - Ischia di Castro del 2/12/06 - Camp. JUN. PROV. VT )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali; osserva:
Le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, non possono ritenersi assumibili.
Le gravi conseguenze fisiche ( “ copiosa fuoriuscita di sangue ” ) causate dal violento pugno sul naso dell'avversario, mal si conciliano infatti con la dedotta involontarietà del gesto;
Ribadita la necessità di punire severamente ogni atto di violenza, deve quindi considerarsi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore BOZZINI SIMONE fino al 9 febbraio 2007.
La tassa di reclamo va incamerata.
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