COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. FOCENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/5/2007 A CARICO DEL CALCIATORE MASTRORILLO ALESSIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 7/12/06 ( Gara: S. Paolo Ostiense – Focene del 2/12/06 – Camp. Jun. Prov. Roma )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL A.S.D. FOCENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/5/2007 A CARICO DEL CALCIATORE MASTRORILLO ALESSIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 7/12/06 ( Gara: S. Paolo Ostiense - Focene del 2/12/06 - Camp. Jun. Prov. Roma )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali; osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che lo sputo lanciato dal calciatore Mastrorillo non era diretto all'Arbitro, ma rappresentava soltanto un gesto di rabbia per quanto accaduto sul terreno di gioco; si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva.
Confermato, sulla base del referto arbitrale, che il calciatore ha sputato “ contro ” il Direttore di gara, e non già in terra, pur censurando severamente tale gesto, si ritiene tuttavia di ridurre parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva, per casi simili ( sputo all'Arbitro senza colpire ).
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il ricorso e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore MASTRORILLO ALESSIO dal 31 maggio 2007 al 31 aprile 2007.
La tassa di reclamo va restituita.
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