COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. CASETTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE CARMESINI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 30.11.2006 (Gara: CASETTE – MONTEROTONDO SCALO del 25.11.2006 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. CASETTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE CARMESINI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 30.11.2006 (Gara: CASETTE – MONTEROTONDO SCALO del 25.11.2006 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: la ricorrente ha escluso che il giocatore CARMESINI abbia tentato di colpire l’arbitro con uno schiaffo e ciò, in quanto, al momento dell’espulsione egli si trovava a circa 10 metri di distanza; riconosciuto peraltro che il giocatore aveva rivolto insulti e minacce al Direttore di gara, si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che dopo l’espulsione il CARMESINI si era avvicinato con aria minacciosa e, giunto ad una distanza di circa un metro, aveva tentato di colpirlo con uno schiaffo, non riuscendovi soltanto grazie al provvidenziale intervento di un compagno che gli aveva prontamente “bloccato” la mano, prima che raggiungesse il suo viso. Allontanato a viva forza dai compagni, il giocatore gli aveva poi rivolto pesanti insulti e gravi minacce, che aveva reiterato al termine dell’incontro, sostando dinanzi allo spogliatoio dell’arbitro. Alla lice delle precisazioni fornite dal Direttore di gara – finte privilegiata e degna di fede – risulta quindi comprovata la sussistenza del gesto di tentata violenza compiuto nei confronti dell’arbitro: gesto grave ed intollerabile, accompagnato da un comportamento minaccioso ed offensivo. Ciò nonostante la sanzione può essere lievemente ridimensionata, alla luce delle precedenti decisioni assunte per analoghe fattispecie, per equilibrare la sanzione ai fatti addebitati. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore CARMESINI MASSINO dal 30.4.2007 al 10.4.2007. La tassa reclamo va restituita.
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