COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PERFETTI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 21.12.2006 (Gara: FOLGORE – PONTINIA del 17.12.2006 – Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PERFETTI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 21.12.2006
(Gara: FOLGORE – PONTINIA del 17.12.2006 – Campionato Promozione)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la reclamante eccepisce l’eccessività della sanzione irrogata al proprio tesserato in quanto, a suo dire, il gesto addebitato allo stesso sarebbe involontario e connesso allo svolgimento di un’azione di giuoco;
ritenuto, per contro, che il calciatore PERFETTI risulta, come riportato nel referto arbitrale, aver colpito con un forte calcio un avversario all’altezza del ginocchio con conseguenze fisiche e di aver poi insultato il calciatore colpito;
considerato che la sanzione è del tutto congrua in quanto appena superiore al minimo edittale, in presenza di fatti sicuramente più gravi del mero gesto di violenza nei confronti di un avversario;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la sanzione a carico del calciatore PERFETTI EMANUELE.
La tassa reclamo va incamerata.
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