COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARLISPORT ARICCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MANCINI CLAUDIO E L’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 14.12.2006 (Gara: PROCALCIO STUDENTESCA – CARLISPORT ARICCIA del 9.12.2006 – Campionato Calcio a 5 C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARLISPORT ARICCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MANCINI CLAUDIO E L’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 14.12.2006
(Gara: PROCALCIO STUDENTESCA – CARLISPORT ARICCIA del 9.12.2006 – Campionato Calcio a 5 C2)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
pur considerando fonte privilegiata il referto arbitrale, ritenute parzialmente assumibili le argomentazioni contenute nel reclamo prodotto dalla Società CARLISPORT ARICCIA – così come puntualizzate dalla medesima reclamante in sede di audizione – la Commissione accoglie parzialmente il reclamo e per l’effetto
DELIBERA
Di ridurre da 5 a 4 le giornate di squalifica a carico del calciatore MANCINI CLAUDIO;
di ridurre da € 200 ad € 100 l’ammenda a carico della Società CARLISPORT ARICCIA.
La tassa reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 050 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARLISPORT ARICCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MANCINI CLAUDIO E L’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 14.12.2006 (Gara: PROCALCIO STUDENTESCA – CARLISPORT ARICCIA del 9.12.2006 – Campionato Calcio a 5 C2)"