COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SABINIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DI SANTACRISTINA STEFANO, ARIOSTO DANIELE, GORI ALESSANDRO, DI GENNARO ANGELO, ONESTI SIMONE E MORGAVI SIMONE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 3.5.2007 (Gara: S. MARINELLA – SABINIA del 29.4.2007 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SABINIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DI SANTACRISTINA STEFANO, ARIOSTO DANIELE, GORI ALESSANDRO, DI GENNARO ANGELO, ONESTI SIMONE E MORGAVI SIMONE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 3.5.2007 (Gara: S. MARINELLA – SABINIA del 29.4.2007 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osservato che la Società ha invocato una riduzione delle sanzioni deducendo che il gesto compiuto dai calciatori indicati in epigrafe è avvenuto a fine gara, in conseguenza di una reazione contro l’allenatore della squadra avversaria, per cui lo colpivano con diverse manate sul petto; la richiesta non può essere accolta, in quanto la misura complessiva delle sanzioni comminate dal Giudice sportivo si ricollega alle pene edittali minime previste dall’art. 14 del C.G.S. per condotta violenta nei confronti di un tesserato della squadra avversaria; detto ciò, questa Commissione Disciplinare; DELIBERA Di confermare i provvedimenti in epigrafe adottati dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo va incamerata.
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