COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BLUE TEAM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RECLAMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 10.5.2007 (Gara: CORTINA SPORT E CULTURA – BLUE TEAM DEL 6.5.2007 – Campionato di C5 U21 Femm.le)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BLUE TEAM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RECLAMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 10.5.2007
(Gara: CORTINA SPORT E CULTURA – BLUE TEAM DEL 6.5.2007 – Campionato di C5 U21 Femm.le)
La Commissione Disicplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia del provvedimento di rigetto con dichiarazione di inammissibilità del reclamo inoltrato innanzi al Giudice di Primo Grado in quanto, a suo dire, sarebbero state rispettate le formalità di inoltro dell’atto di gravame previste dal C.U. n. 69 della F.I.G.C. per l’abbreviazione dei termini per le ultime 4 gare di Campionato;
considerato che, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, sono state osservate le formalità previste per l’inoltro del preannuncio di reclamo ma non quelle per l’invio del gravame che risulta trasmesso a mezzo fax alle ore 20.03 del 10.5.2007 e pervenuto alle ore 20.05 dello stesso giorno, e quindi non risultano rispettati i termini per il ricevimento dell’atto da parte del Comitato regionale e per l’inoltro alla Società avversaria che sono inderogabilmente il secondo giorno dopo la disputa della gara;
ritenuta quindi corretta la decisione del Giudice di primo grado che non merita alcuna censura;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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