COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PASSOSCURO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PANSINI MARCO FINO AL 30.10.2007 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 87 DEL 19.4.2007 (Gara: PASSOSCURO – CIVITAVECCHIA S. GORDIANO del 15.4.2007 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PASSOSCURO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PANSINI MARCO FINO AL 30.10.2007 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 87 DEL 19.4.2007
(Gara: PASSOSCURO – CIVITAVECCHIA S. GORDIANO del 15.4.2007 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
sentita, come da richiesta, la Società reclamante;
udito l’arbitro in sede di supplemento di referto;
rilevato che il direttore di gara ha precisato ulteriormente la dinamica degli occorsi, confermando che il calciatore incolpato ha dapprima spintonato più volte il direttore di gara e poi lo ha strattonato, afferrandogli la divisa sino a sfilargliela dai pantaloncini;
ritenuto che, quindi, non hanno trovato riscontro le allegazioni difensive della reclamante con esclusione dell’affermazione che il calciatore ha chiesto scusa al termine della gara all’arbitro, cosa che in effetti ha trovato riscontro nel supplemento di referto;
considerato che la sanzione si palesa appena congrua e non meritevole di aggravamento solo in considerazione del fatto che il calciatore alla fine ha riconosciuto l’errore scusandosi per l’increscioso accaduto;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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