COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. MARTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE GUIDOTTI ALESSIO, PER SEI GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS MARCELLO, SINO AL 31/12/2007 A CARICO DEI CALCIATORI FAJON ITAJ E VENTURINI CARLO, DELL’INIBIZIONE FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL MASSAGGIATORE BRUNOTTI SILVIO E FINO AL 30/6/2007 A CARICO DELL’ALLENATORE DE SANTIS ANDREA, NONCHE’ AVVERSO L’AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOC. MARTA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/4/07 ( Gara: Marta – Alta Tuscia del 21/4/07 – Camp. Jun. Prov. Viterbo )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S.D. MARTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE GUIDOTTI ALESSIO, PER SEI GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS MARCELLO, SINO AL 31/12/2007 A CARICO DEI CALCIATORI FAJON ITAJ E VENTURINI CARLO, DELL'INIBIZIONE FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL MASSAGGIATORE BRUNOTTI SILVIO E FINO AL 30/6/2007 A CARICO DELL'ALLENATORE DE SANTIS ANDREA, NONCHE' AVVERSO L'AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOC. MARTA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/4/07 ( Gara: Marta - Alta Tuscia del 21/4/07 - Camp. Jun. Prov. Viterbo ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva: In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità del reclamo relativo all'ammenda di € 50,00 a carico della Soc. MARTA, in quanto, come previsto dall'art. 41 del C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 50,00. Per quanto concerne le altre sanzioni, si ritengono parzialmente assumibili le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione delle stesse, ritenute eccessive. Ed infatti, valutati i comportamenti dei singoli tesserati, così come descritti nel referto arbitrale, va ritenuta congrua la sanzione inflitta al calciatore Guidotti per le minacce rivolte all'Arbitro, ma andranno invece rivisitate le sanzioni inflitte al calciatore De Santis ( offese all'Arbitro ), ai calciatori Fajon e Venturini ( minacce e leggere spinte all'Arbitro, in segno di protesta ), al massaggiatore Brunotti ( offese e minacce all'Arbitro e tentativo di colpirlo con una mano al volto ), e all'allenatore De Santis ( atteggiamento irriguardoso e reiterate offese all'Arbitro ), dovendo rapportare i provvedimenti disciplinari alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo relativo all'ammenda di € 50,00 a carico della SOC. MARTA di respingere il reclamo relativo al calciatore GUIDOTTI ALESSIO di accogliere il reclamo relativo agli altri tesserati, riducendo le squalifiche, come segue: DE SANTIS MARCELLO da sei gare a tre gare FAJON ITAJ e VENTURINI CARLO dal 31 dicembre 2007 al 30 giugno 2007 BRUNOTTI SILVIO dal 31 dicembre 2007 al 31 ottobre 2007 DE SANTIS ANDREA dal 30 giugno 2007 al 25 maggio 2007 La tassa di reclamo va restituita.
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