COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CESANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 37 DEL 5.4.2007 (Gara: CESANO – LE FORNACI del 1.4.2007 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CESANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 37 DEL 5.4.2007 (Gara: CESANO – LE FORNACI del 1.4.2007 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la ricorrente, nel porre preliminarmente in evidenza il nervosismo esistente in campo in conseguenza della delicatezza dell’incontro, lamenta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri calciatori, ritenendole eccessive rispetto ai fatti accaduti in campo. In sede di audizione, il Dirigente della A.S.D. CESANO, nel confermare integralmente quanto riportato nel reclamo, ha voluto particolarmente escludere in modo categorico che il calciatore MENCARONI ANDREA abbia lanciato i guanti contro l’arbitro e che il calciatore PIOLI FRANCESCO abbia colpito con uno schiaffo al volto l’arbitro facendolo arretrare e conseguentemente cadere. Precisa la ricorrente che l’arbitro non lamentava alcun dolore fisico, né sollecitava l’intervento di un dirigente per le cure del caso. L’arbitro, nella stesura del primo referto ed anche in sede di audizione, ha confermato integralmente quanto riportato nel referto originario. Per il calciatore MENCARONI e per il calciatore PIOLI, l’arbitro ha voluto ribadire senza ombra di dubbio che il primo gli ha lanciato i guanti contro, mentre il secondo lo clopiva con un violento schiaffo al volto. Per quanto attiene gli episodi di violenza denunciati dall’arbitro contro GRISI MIRKO, BEFANI ANDREA e LUCIDI ANDREA, il direttore di gara ha ribadito la loro colpevolezza. Questa Commissione Disciplinare, come più volte detto, in caso di contrasto tra quanto riferisce la reclamante e quanto riportal’arbitro nel proprio rapoprto, prevale, ai sensi dell’art. 31 del C.G.S., il contenuto di quest’ultimo che è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova; non sono quindi neanche parzialmente assumibili le doglianze avanzate dalla Società A.S.D. CESANO. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo di cui trattasi, confermando in toto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo va incamerata.
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