COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 31/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL SABAUDIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 3.5.2007 IN MERITO ALLA GARA REAL SABAUDIA – CENTRO CULTURA POPOLARE DEL 28.4.2007 – CAMPIONATO III CATEGORIA LATINA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 31/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL SABAUDIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 3.5.2007 IN MERITO ALLA GARA REAL SABAUDIA – CENTRO CULTURA POPOLARE DEL 28.4.2007 – CAMPIONATO III CATEGORIA LATINA La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato preliminarmente che il reclamo nella parte in cui la decisione del Giudice Sportivo di applicare la punizione sportiva della perdita della gara alla società Real Sabaudia è inammissibile, in quanto l’atto di impugnazione risulta pervenuto il 15 maggio 2007 e quindi ben oltre il termine indicato dal Comunicato Ufficiale n. 69 della F.I.G.C. per i procedimenti di seconda istanza innanzi alla Commissione Disciplinare; rilevato altresì che la reclamante si limita a dare una propria versione dei fatti, contrastante con quella riferita dal direttore di gara nel referto, che non vale minimamente a scalfirne la coerenza e la chiarezza ed a minarne il valore di prova privilegiata nel procedimento sportivo; rilevato che le sanzioni adottate a carico della società, dei dirigenti e dei calciatori della reclamante appaiono congrue rispetto agli addebiti, con la eccezione di quella irrogata al calciatore Cicconi Alessandro che può essere ridimensionata in rapporto agli addebiti effettivi ed alla considerazione che i gesti descritti nel referto appaiono più delle accese proteste che dei veri e propri gesti di violenza consumata, sia per le concrete modalità esecutive che per la reale portata offensiva e le conseguenze riportate dal direttore di gara. DELIBERA Di dichiarare il reclamo inammissibile il reclamo nella parte in cui impugna la punizione sportiva della perdita della gara, di accoglierlo parzialmente per la quanto attiene la sanzione a carico del calciatore CICCONI Alessandro che viene ridotta dal 28 aprile 2012 al 28 ottobre 2009, di confermare nel resto tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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