COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 31/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR LUPARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 A CARICO DEL CALCIATORE MORI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 101 DEL 17.5.2007

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 31/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR LUPARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 A CARICO DEL CALCIATORE MORI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 101 DEL 17.5.2007 (Gara: TOR LUPARA – ROVIANO del 13.5.2007 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la POL. TOR LUPARA nel proprio ricorso pone all’attenzione che il comportamento del calciatore MORI ALESSANDRO, pur disdicevole, si è verificato a seguito di un provvedimento tecnico adottato nei suoi confronti dall’arbitro e che mentre usciva dal terreno di gioco pronunciava espressioni irriguardose solo per sfogo e non all’indirizzo del direttore di gara. Precisa altresì la POL. TOR LUPARA che a fine incontro il MORI sicuramente preso dal nervosismo per l’andamento negativo della gara, lanciava il pallone con le mani da circa 10 metri verso il direttore di gara e che solo invece accidentalmente raggiungeva uno dei suoi assistenti. Alla luce di tutto ciò chiede la ricorrente una riduzione della sanzione comminata al MORI. Dagli atti ufficiali e precisamente dal referto arbitrale, risulta che il MORI all’atto dell’espulsione gridava offese al direttore di gara e che a fine incontro lanciava il pallone in direzione dell’assistente n. 1 il quale, nel proprio rapporto, evidenzia che il già citato calciatore MORI entrava sul terreno di gioco lanciandogli il pallone sul petto provocandogli momentaneo dolore. Ritenuto che in considerazione di tutto quanto sopra espresso la sanzione inflitta al MORI può essere lievemente ridimensionata alla luce degli effettivi addebiti e della misura sanzionatoria adottata in analoghe fattispecie; questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla POL. TOR LUPARA riducendo la squalifica inflitta al calciatore MORI ALESSANDRO dal 31.3.2008 al 31.12.2007. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it