COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 31/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACUTO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 101 DEL 17.5.2007 (Gara: CASALVIERI – ACUTO del 13.5.2007 – Campionato di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 31/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACUTO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 101 DEL 17.5.2007
(Gara: CASALVIERI – ACUTO del 13.5.2007 – Campionato di II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato preliminarmente che la Società reclamante intende impugnare la decisione del Giudice Sportivo che l’ha considerata rinunciataria a tutti gli effetti comminandogli oltre alla punizione sportiva della perdita della gara le sanzioni accessorie stabilite dal regolamento;
ritenuto che il reclamo non risulta preceduto dal gravame di primo grado solo preannunciato dalla Società ACUTO;
considerato quindi che il reclamo deve considerarsi da un lato inammissibile qualora lo si ritenga proposto per giustificare la mancata presentazione in campo con una causa di forza maggiore e dall’altro infondato qualora voglia attribuire alla Società CASALVIERI la responsabilità per la mancata effettuazione dell’incontro, in quanto le condizioni obiettive rilevate dal Direttore di gara e dal Commissario di campo non giustificano l’estrema decisione della squadra dell’ACUTO di abbandonare il terreno di gioco prima dell’orario fissato per l’inizio dell’incontro.
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando tutte le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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