COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DEPORTIVO M.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELLA CALCIATRICE ABATECOLA CHIARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 17 DEL 21.12.2006 (Gara: ROMA FUTSALGIRLS – DEPORTIVO M.C. del 15.12.2006 – Campionato di Serie D Calcio a 5 Femminile)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DEPORTIVO M.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELLA CALCIATRICE ABATECOLA CHIARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 17 DEL 21.12.2006 (Gara: ROMA FUTSALGIRLS – DEPORTIVO M.C. del 15.12.2006 – Campionato di Serie D Calcio a 5 Femminile) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società e la calciatrice interessata; preliminarmente confermano quanto riportato nel reclamo, sottolineando che il gesto di calciare il pallone da parte della calciatrice in direzione dell’arbitro, era solo dettato dalla stizza per l’espulsione e non è stato diretto a colpire l’arbitro stesso. Infatti precisa la ricorrente che, stante la brevissima distanza tra il pallone a terra ed il direttore di gara, qualora vi fosse stata tale intenzione il pallone avrebbe sicuramente colpito l’arbitro. Osservato che le argomentazioni poste in essere dalla Società DEPORTIVO possono ritenersi parzialmente assumibili, in considerazione che dal referto arbitrale, fonte unica e privilegiata di prova, emerge chiaramente la mancanza di volontarietà del gesto da parte della calciatrice ABATECOLA di calciare il pallone all’indirizzo dell’arbitro per colpirlo; stante tutto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Società DEPORTIVO M.C. e di ridurre conseguentemente la squalifica della calciatrice ABATECOLA CHIARA da 6 a 4 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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