COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PASSOSCURO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2007 A CARICO DELL’ALLENATORE OTTAVIANI PAOLO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 22.12.2006 A CARICO DEI DIRIGENTI BUCCI MAURIZIO E FUNICELLI GIANFRANCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N.12 DEL 30.11.2006 (Gara: PASSOSCURO – REAL BOCCEA del 25.11.2006 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 11/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIVERNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE BONIS LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 21.12.2006
(Gara: PRIVERNO – SCAURI MINTURNO del 17.12.2006 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
ritenuto che le argomentazioni della reclamante non sono assumibili, atteso che il calciatore DE BONIS LUCA, ancorchè provocato e colpito da altro giocatore, ha colpito violentemente un avversario, causandogli momentanea fuoriuscita di sangue.
Considerato che la sanzione comminata appare congrua rispetto alla condotta violenta posta in essere dal calciatore DE BONIS;
tutto ciò ritenuto e considerato
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squaifica del calciatore DE BONIS LUCA per 3 gare.
La tassa reclamo va incamerata.
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