COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PASSOSCURO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2007 A CARICO DELL’ALLENATORE OTTAVIANI PAOLO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 22.12.2006 A CARICO DEI DIRIGENTI BUCCI MAURIZIO E FUNICELLI GIANFRANCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N.12 DEL 30.11.2006 (Gara: PASSOSCURO – REAL BOCCEA del 25.11.2006 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 11/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PASSOSCURO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2007 A CARICO DELL’ALLENATORE OTTAVIANI PAOLO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 22.12.2006 A CARICO DEI DIRIGENTI BUCCI MAURIZIO E FUNICELLI GIANFRANCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N.12 DEL 30.11.2006
(Gara: PASSOSCURO – REAL BOCCEA del 25.11.2006 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la Società reclamante, benché convocata come da richiesta, non si è presentata;
osservato preliminarmente che le sanzioni a carico dei dirigenti BUCCI MAURIZIO e FUNICELLI GIANFRANCO non sono reclamabili ai sensi dell’art. 41 n. 3 lett. B del C.G.S.;
ritenuto che la reclamante deduce l’involontarietà del gesto dell’allenatore OTTAVIANI, aggiungendo che lo stesso sarebbe stato spintonato e si sarebbe solo appoggiato per riflesso condizionato addosso al direttore di gara;
rilevato che dal referto arbitrale, chiaro e circostanziato sul punto, emerge una diversa ricostruzione dei fatti ed il gesto addebitato al tesserato è da qualificare senz’altro volontario;
ritenuta infine la sanzione irrogata del tutto congrua rispetto all’addebito;
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente all’inibizione dei dirigenti BUCCI MAURIZIO e FUNICELLI GIANFRANCO;
di respingere il reclamo relativamente alla squalifica dell’allenatore OTTAVIANI PAOLO.
La tassa reclamo va incamerata.
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