COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. BAGNOREGIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 14-12-2006 IN MERITO ALLA GARA BAGNOREGIO – VIRTUS PILASTRO DEL 9-12-2006 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI VITERBO.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 18/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA A.S.D. BAGNOREGIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 14-12-2006 IN MERITO ALLA GARA BAGNOREGIO – VIRTUS PILASTRO DEL 9-12-2006 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI VITERBO.
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Bagnoregio ha impugnato le sanzioni disciplinari comminate ai propri tesserati e l’ammenda alla società comminate dal Giudice Sportivo competente in esito agli incidenti avvenuti nella gara descritta in epigrafe. In sede di audizione il rappresentante della società, insistendo nel reclamo, ha precisato di intendere il gravame riferito a tutte le sanzioni disciplinari ed all’ammenda a carico della società in quanto reclamabili. La Commissione osserva quindi preliminarmente che il reclamo non riguarda dunque la posizione del calciatore Primi Davide sanzionato con una sola gara di squalifica. Da un esame degli atti di gara e delle sanzioni comminate le stesse, con la sola eccezione di quella comminata al calciatore Ottaviani Alessandro, appaiono eccessive rispetto agli addebiti. Innanzitutto le sanzioni comminate ai calciatori Bigotti Alessandro, e Pecorelli Andrea, fino al 9-2-2007, e Masi Alessandro, Iovino Simone e Mancini Gabriele, fino al 2-2-2007, che hanno partecipato alla rissa generale colpendo con calci degli avversari, non sono in linea con la costante giurisprudenza della Commissione che ha sempre considerato, in tali emergenze, congrua una sanzione di due gare di squalifica, quando ci si trovi di fronte ad una partecipazione alla rissa generica e senza che vengano rilevati episodi specifici, ovvero di tre gare nel caso venga rilevato con sicurezza un gesto di violenza. Nella specie va quindi applicata la sanzione di tre gare a carico del Masi, Iovino e Mancini, mentre a carico del Bigotti e Pecorelli deve applicarsi la sanzione di quattro gare in quanto i gesti di violenza sono stati reiterati. Per quanto attiene al calciatore Anyanwu, pur nella gravità della reazione, non sembra che il Giudice abbia ben considerato la gravità della provocazione messa in atto nei suoi confronti con l’indirizzo dell’insulto di gravissimo contenuto razzistico, così come appare eccessiva la sanzione nei confronti del dirigente accompagnatore Artemi e l’ammenda a carico della società in rapporto alla responsabilità oggettiva ed ai fatti da addebitarsi a calciatori e sostenitori. Infine appare eccessiva la sanzione del calciatore Cappuccini che, pur avendo reiterato un comportamento minaccioso ed ingiurioso non ha messo in atto alcun gesto di violenza né tentata né consumata.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ridurre l’ammenda a carico della società da € 150,00 ad € 75,00
Di ridurre l’inibizione a carico del dirigente accompagnatore dal 9-2-2007 al 18-1-2007
Di ridurre la squalifica a carico del calciatore Cappuccini Luca dal 31-12-2007 al 30-6-2007, del calciatore Anyanwu Francis Ugochukwu dal 14-4-2007 al 15-3-2007; dei calciatori Bigotti Alessandro e Pecorelli Andrea dal 9-2-2007 a quattro gare; e dei calciatori Masi Alessandro, Iovino Simone e Mancini Gabriele dal 2-2-2007 a tre gare.
Di confermare nel resto la decisione impugnata.
La tassa reclamo va restituita.
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