COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FRABOTTA DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 DEL 14.12.2006 (Gara: ROMA 70 ARDAPPIO – COLONNA del 7.12.2006 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FRABOTTA DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 DEL 14.12.2006 (Gara: ROMA 70 ARDAPPIO – COLONNA del 7.12.2006 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, il quale conferma integralmente quanto scritto nel referto originario precisando che il calciatore FRABOTTA DANIELE al termine dell’incontro gli andava incontro con tono minaccioso, protestando per la rete subita all’ultimo minuto su punizione diretta, ed in quel frangente lo spingeva con le mani sul petto più volte, facendolo indietreggiare, ripetendogli insulti; considerato che le argomentazioni poste in essere dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili in quanto il comportamento del calciatore FRABOTTA va qualificato piuttosto come un atteggiamento reiterato di minaccia e non di particolare aggressività nei confronti dell’arbitro; il comportamento del FRABOTTA non può essere considerato e sanzionato come violenza diretta con conseguenze per il direttore di gara; detto ciò, la sanzione irrogata può essere lievemente ridimensionata. Premesso quanto sopra, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso riducendo la squalifica del calciatore FRABOTTA DANIELE dal 30.4.2007 al 31.3.2007. La tassa reclamo si restituisce.
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