COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIO MOIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2007 A CARICO DEL CALCIATORE SCIARRA MAURIZIO, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE OTTAVIANI ROBERTO E L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 15 DEL 21.12.2006 (Gara: POGGIO MOIANO – GINESTRA del 16.12.2006 – Campionato C5 Serie D di Rieti)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 18/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIO MOIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2007 A CARICO DEL CALCIATORE SCIARRA MAURIZIO, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE OTTAVIANI ROBERTO E L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 15 DEL 21.12.2006
(Gara: POGGIO MOIANO – GINESTRA del 16.12.2006 – Campionato C5 Serie D di Rieti)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia delle sanzioni impugnate, minimizzando gli avvenimenti e chiedendo, in sostanza, un’attenuazione della stessa;
considerato che il referto di gara costituisce fonte di prova privilegiata e, del resto, la reclamante non ha prodotto elementi atti ad attenuare e far riconsiderare la sanzione a carico della Società e del calciatore OTTAVIANI ROBERTO;
rilevato che, per quanto attiene alla sanzione a carico del calciatore SCIARRA MAURIZIO, la stessa può essere ridimensionata secondo il dispositivo, tenendo conto dei fatti descritti e di talune considerazioni a discarico portate dalla reclamante
DELIBERA
Di ridurre la squalifica del calciatore SCIARRA MAURIZIO dal 30.3.2007 al 28.2.2007;
di confermare nel resto la decisione impugnata.
La tassa reclamo va restituita.
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