COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. PIBE DE ORO AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 31-12-2007 DEL CALCIATORE ZARELLI DANIELE, DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14-12-2006. GARA PIBE DE ORO – REAL TURANIA DEL 10-12-2006.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. PIBE DE ORO AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 31-12-2007 DEL CALCIATORE ZARELLI DANIELE, DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14-12-2006. GARA PIBE DE ORO – REAL TURANIA DEL 10-12-2006. Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la società Pibe de Oro ha censurato la decisione richiamata in epigrafe in quanto eccessiva in rapporto ai fatti addebitati al calciatore squalificato. La reclamante sostiene, infatti, che il gesto del calciatore sarebbe stato dettato solo da una reazione istintiva e meccanica al colpo infertogli dall’avversario che, dapprima gli avrebbe tirato i capello, e poi lo avrebbe attinto con un colpo di nuca al volto. In sede di audizione diretta la società ha ribadito le sue critiche alla decisione impugnata, insistendo sul fatto che il gesto del calciatore è stato istantaneo ed isolato e dettato solo dal moto d’ira e dal dolore causato dal colpo subito al volto. Alla luce delle risultanze e della stessa ammissione contenuta nel reclamo, può concludersi che il gesto violento dello Zarelli vi sia stato e che le conseguenze dello stesso sono state gravi. Non può però escludersi né che la dinamica sia quella del gesto istintivo e non portato con volontarietà a colpire un bersaglio così sensibile come il setto nasale, né che vi sia stato un precedente gesto di violenza subito dal calciatore incolpato. In tal senso assume un certo significato il certificato di pronto soccorso dello Zarelli, prodotto dalla reclamante, e riferito all’immediatezza dei fatti, ove viene constata una contusione cranica e cervicale compatibile con la dinamica descritta nel reclamo. In considerazione di quanto sopra esposto, questa Commissione è dell’avviso che la decisione impugnata va quindi adeguatamente riformata dando per assodate tutte e due le circostanze attenuanti richieste dalla reclamante. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore ZARELLI Daniele dal 31-12-2007 al 31-3-2007. La tassa reclamo va restituita.
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