COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. ATLETICO COLLI ALBANI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PANZIRONI GIULIANO (SAN GIOVANNI) NELLA GARA SAN GIOVANNI – ATLETICO COLLI ALBANI DEL 3-12-2006 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. ATLETICO COLLI ALBANI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PANZIRONI GIULIANO (SAN GIOVANNI) NELLA GARA SAN GIOVANNI – ATLETICO COLLI ALBANI DEL 3-12-2006 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, l’Atletico Colli Albani ha eccepito l’irregolarità della posizione del calciatore Panzironi Giuliano indicato nella distinta di gara con il numero 9 tesserato con la società San Giovanni. La reclamante sostiene che, in luogo del Panzironi, avrebbe effettivamente giocato D’Innocenti Danilo nato il 29-9-1977, riconosciuto direttamente e personalmente da alcuni suoi tesserati. Ricordava la reclamante che la stessa società si era resa protagonista di analogo episodio di trasposizione di persona, sempre in favore del D’Innocenti, all’epoca tesserato con la S.S. Monteporzio, tanto che il calciatore era stato squalificato per sei mesi dalla data di pubblicazione del comunicato n. 16 del 14-9-2006 e quindi si trovava tuttora in posizione di squalifica. La Commissione Disciplinare ha dapprima convocato il calciatore Panzironi Giuliano con il documento d’identità con cui risultava essere stato identificato nella gara. Lo stesso si presentava regolarmente e dichiarava di aver disputato la gara descrivendo anche le azioni dei due goal, a suo dire marcati entrambi da esso stesso, ma ad alcune domande su altri particolari della gara rispondeva in maniera assolutamente evasiva od addirittura inesatta. In particolare affermava di aver disputato solo la gara in questione ed uno spezzone di pochi minuti in una gara precedente che non ricordava contro chi giocata, di non essere mai stato prima di questa stagione tesserato con la F.I.G.C., di conoscere solo tre compagni di squadra ma di non conoscere il capitano, di conoscere l’allenatore solo per nome. Inoltre ricordava con imprecisione l’inizio della gara, ore 11,30 e non 11,00, e soprattutto non ricordava ed anzi escludeva che vi fossero state espulsioni, mentre dal referto risultavano ben due espulsioni per proteste a carico degli avversari, ed affermava che l’arbitro non avesse avuto particolari contestazioni, mentre risultavano dal referto in soli sei minuti due espulsioni ed una ammonizione, tutte a carico degli avversari per proteste ed insulti nei confronti dell’Arbitro. Da un esame del documento appariva inoltre che la foto del calciatore sembrava essere stata rincollata sul documento, dopo essere stata tolta ed, inoltre, apparivano nell’apposito riquadro della foto sul documento i buchi di una grappetta metallica mentre la foto appariva solo incollata e senza buchi di grappette. Fortemente insospettita dalle risultanze dell’audizione la Commissione convocava quindi l’Arbitro della gara ed il tesserato D’Innocenti che presentatosi regolarmente affermava di non aver disputato la gara e di non conoscere il Panzironi, facendo il paio con l’analoga dichiarazione del Panzironi rispetto alla conoscenza con il D’Innocenti, ed, alla contestazione della Commissione che entrambi risultassero residenti in Monteporzio Catone pur giocando con una società di Roma, affermava testualmente che “Monteporzio è grande e non tutti ci si conosce”. L’Arbitro, invece, dapprima riconosceva senza dubbi, attraverso la foto apposta sul documento, il D’Innocenti come il calciatore che aveva effettivamente disputato la gara, e poi osservatolo direttamente in maniera riservata, lo riconosceva senza tema di smentite. Appare quindi pienamente fondata la denuncia di irregolarità della reclamante il cui reclamo va accolto. La Commissione non può esimersi dal valutare in maniera estremamente severa il comportamento dei due tesserati, del dirigente accompagnatore ufficiale e della società San Giovanni. Infatti nel citato comunicato ufficiale n. 16 del 14-9-2006 la Commissione aveva testualmente affermato: “Oltre alla scorretta pratica di far partecipare alla gara un atleta che non ne aveva diritto, deve osservarsi che particolarmente scorretto e pericoloso appare il comportamento del calciatore D’Innocenti Danilo che ha utilizzato l’artifizio ed il raggiro per ingannare il direttore di gara, rispondendo all’appello con il nome di altro calciatore ed utilizzando, invito domino, il tesserino lasciato in società dallo stesso. Altrettanto scorretto è il comportamento del dirigente Stefano Olivieri che ha avallato l’inganno, redigendo e sottoscrivendo la distinta di gara recante la falsa indicazione del Lulli come partecipante alla gara con il numero 9, ed ha con ogni probabilità fornito il tesserino dello stesso di cui aveva la disponibilità al solo scopo di consentirne il consapevole utilizzo in gara e non certo per consentire l’alterazione delle generalità di altri calciatori”. Orbene il calciatore e la società, tenendo assolutamente in non cale le considerazioni sopra riportate hanno reiterato il fatto, utilizzando addirittura una carta d’identità, con ogni probabilità alterandola, ignorando o facendo finta di ignorare le conseguenze che tali gesti possono portare al di fuori dell’ambito sportivo. Tale comportamento, aggravato ulteriormente dall’atteggiamento tenuto dai tesserati dinanzi alla Commissione, ai confini dell’improntitudine merita una sanzione esemplare che si determina come da dispositivo. Deve infine considerarsi anche la recidiva specifica ed infrannuale sia della società che del tesserato D’Innocenti. DELIBERA Di comminare, considerata la recidiva specifica ed infrannuale, alla S.S. San Giovanni la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 l’ammenda di € 400,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica. Di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale Auciello Sergio per anni uno a far data dalla pubblicazione del presente comunicato ufficiale. Di prolungare la squalifica del calciatore D’Innocenti Danilo sino al 14-3-2010 considerata recidiva specifica ed infrannuale. Di squalificare il calciatore Panzironi Giuliano per anni 1 a far data dalla pubblicazione del presente comunicato ufficiale. La tassa reclamo va restituita.
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