COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PARROCCHIALE BORGO GRAPPA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VITI VINCENZO (TESS. ROCCASECCA DEI VOLSCI) PARTECIPANTE ALLA GARA ROCCASECCA DEI VOLSCI – PARROCCHIALE BORGO GRAPPA DEL 7.1.2007 – CAMPIONATO III CATEGORIA DI FROSINONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PARROCCHIALE BORGO GRAPPA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VITI VINCENZO (TESS. ROCCASECCA DEI VOLSCI) PARTECIPANTE ALLA GARA ROCCASECCA DEI VOLSCI – PARROCCHIALE BORGO GRAPPA DEL 7.1.2007 – CAMPIONATO III CATEGORIA DI FROSINONE La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore VITI VINCENZO nato il 9.8.1974 in quanto, a suo dire, non regolarmente tesserato con il ROCCASECCA DEI VOLSCI; ritenuto che l’Ufficio Tesseramenti ha attestato che il calciatore in questione è stato tesserato dal ROCCASECCA DEI VOLSCI, solo in data 8.1.2007 con raccomandata 12733176352-3, inviata dall’Ufficio Postale di Borgo Piave; osservato che non hanno pregio le controdeduzioni inoltrate dalla Società ROCCASECCA DEI VOLSCI, che ha sollevato l’eccezione di aver inviato con raccomandata on line i documenti relativi al tesseramento, in quanto tale sistema non consente l’invio dei moduli di tesseramento in originale, ma solo in copia e tale modalità di trasmissione non può sostituire quella ordinaria che richiede l’invio o il deposito del documento, nella specie l’aggiornamento di tesseramento, esclusivamente in originale; DELIBERA Di comminare alla Società ROCCASECCA DEI VOLSCI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 100,00; di inibire il dirigente accompagnatore, Sig. TEDESCO MARIO, fino al 9.2.2007; di squalificare il calciatore VITI VINCENZO per 1 gara. La tassa reclamo va restituita.
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