COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATINA TECNOCAR AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE OTALLI IACOPO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.23 DEL 4.1.2007 (Gara: LATINA TECNOCAR – OLYMPUS del 23.12.2006 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATINA TECNOCAR AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE OTALLI IACOPO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.23 DEL 4.1.2007 (Gara: LATINA TECNOCAR – OLYMPUS del 23.12.2006 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale non contesta l’operato dell’arbitro, ma ritiene eccessiva la sanzione comminata al calciatore OTALLI IACOPO, in relazione ai fatti accaduti in campo. Precisa la Società LATINA TECNOCAR nel proprio ricorso che, poco prima del termine del primo tempo, con la squadra in vantaggio di due reti a zero, un calciatore avversario sferrava una gomitata ad un atleta della Società TECNOCAR, episodio non visto dall’arbitro il quale, subito dopo, fischiava la fine della prima frazione di giuoco. In tale frangente, alcuni calciatori, iniziavano a rimproverarsi tra di loro ed il calciatore IACOPO OTALLI interveniva per separare i contendenti, spingendoli ai lati opposti. Poiché il tunnel che porta agli spogliatoi ha una forte pendenza, sostiene la ricorrente, è stata la causa della scivolata dei calciatori. Sicuramente nel concitato parapiglia i direttori di gara hanno erroneamente attribuito al calciatore OTALLI situazioni che invece dovevano essere addebitate ad altre persone presenti nel tunnel. Alla luce di tutto ciò, questo Organo Giudicante, ritiene che il provvedimento disciplinare assunto a carico del tesserato OTALLI IACOPO sia eccessivo; questa Commisisone Disicplinare, quindi, ritiene condivisibili le argomentazioni poste in essere dalla Società LATINA TECNOCAR; detto ciò, la sanzione irrogata può essere ridimensionata entro limiti di minore entità. Premesso quanto sopra, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il ricorso presentato dalla Società LATINA TECNOCAR riducendo la squalifica del calciatore OTALLI IACOPO da 4 a 2 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce.
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