COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A CARICO DEL CALCIATORE TESTA GIANLUCA, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA SOC. BASSANO ROMANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 4/1/2007 ( Gara: Bassano Romano – Almas del 16/12/06 – Camp.di ECC. ).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A CARICO DEL CALCIATORE TESTA GIANLUCA, NONCHE' L'AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA SOC. BASSANO ROMANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 4/1/2007 ( Gara: Bassano Romano - Almas del 16/12/06 - Camp.di ECC. ). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva: A motivo del ricorso, la reclamante ha dedotto che il calciatore Testa, al termine dell'incontro si sarebbe diretto verso l'Arbitro soltanto “ per scusarsi ” e “ chiedere spiegazioni ”; mentre per quanto concerne il comportamento del pubblico, la ricorrente ha escluso il lancio di “ oggetti contundenti ” che avessero potuto arrecare danni a persone: le forze dell'ordine presenti non avevano dovuto, infatti, fare ricorso ad alcuna “ azione deterrente ”. Si è quindi invocata una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente non possono ritenersi assumibili. Nel referto arbitrale, fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta descritto dettagliatamente, sia il comportamento del calciatore che quello dei sostenitori della squadra locale. Il Direttore di gara ha infatti riferito che il calciatore Testa, dopo essere stato espulso per aver offeso l'Arbitro, al termine dell'incontro gli porgeva la mano in segno di saluto, ma poi stringeva la stessa con forza, con fare polemico, trattenendola contro la sua volontà, e rivolgendogli poi un insulto: atteggiamento questo del tutto intollerabile, sicché deve considerarsi adeguata, ed anzi appena congrua, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Parimenti congrua, perché del tutto adeguata alla gravità dei fatti, deve considerarsi altresì l'ammenda comminata alla Soc. BASSANO ROMANO per i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori, i quali, al termine dell'incontro, lanciavano sputi e piccoli sassi all'indirizzo dell'Arbitro e degli Assistenti, rendendo poi necessario l'intervento dei Carabinieri per trattenere un tifoso che, rivolgendo ingiurie e minacce, tentava di avvicinarsi all'Arbitro attraverso il cancello del recinto di gioco, lasciato aperto; successivamente persone non autorizzate sostavano nello spazio antistante gli spogliatoi, insultando ripetutamente l'Arbitro. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica per quattro gare a carico del calciatore TESTA GIANLUCA, nonché l'ammenda di € 400,00 a carico della Soc. BASSANO ROMANO. La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it