COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 26/01/2007 Decisione del Giudice Sportivo RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARINO 1923 AVVERSO I ROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 25.1.2007 A CARICO DEL MASSAGGIATORE CONTI SANDRO, FINO AL 30.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE CINTI MARCO, PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GENTILINI FABRIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 4.1.2007 (Gara: AGLA LAZIO – ATL. MARINO del 23.12.2006 – Campionato Calcio a 5 C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 26/01/2007 Decisione del Giudice Sportivo RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARINO 1923 AVVERSO I ROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 25.1.2007 A CARICO DEL MASSAGGIATORE CONTI SANDRO, FINO AL 30.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE CINTI MARCO, PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GENTILINI FABRIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 4.1.2007 (Gara: AGLA LAZIO – ATL. MARINO del 23.12.2006 – Campionato Calcio a 5 C1) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; premesso preliminarmente che, a norma dell’art. 41 del C.G.S., vengono dichiarati inammissibili i reclami avverso i provvedimenti disciplinari a carico del Dirigente della Società ATLETICO MARINO 1923, Sig. CONTI SANDRO, in quanto inferiore ad un mese di inibizione e dei calciatori GENTILINI FABRIZIO perché squalificato per 2 gare; osservato che, in sede di audizione, il calciatore CINTI MARCO dichiarava di non aver tentato di colpire l’arbitro con un calcio, ma solo di avere assunto nell’occasione un comportamento particolarmente minaccioso non finalizzato a colpire l’arbitro, non vi è stato alcun intervento dei compagni per farlo desistere da una azione violenta; il direttore di gara, nel proprio rapporto, evidenzia che il già citato CINTI MARCO dapprima lo offendeva e poi cercava di colpirlo con un calcio, non riuscendovi perché bloccato da un compagno di squadra; è stato più volte detto che allorchè esista divergenza tra quanto sostiene la reclamante e quanto riferisce l’arbitro nel proprio rapporto, prevale, ai sensi dell’art. 31 del C.G.S., il contenuto di quest’ultimo che è da considerarsi fonte unica e degna di fede; in relazione a quanto accaduto in campo e, pur trattandosi di un episodio censurabile, questa Commissione Disciplinare, ritiene comunque eccessiva la sanzione comminata al calciatore CINTI MARCO che può essere ricondotta entro limiti di minore gravità; questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso riducendo la squalifica inflitta al calciatore CINTI MARCO dal 30.6.2007 al 30.4.2007. La tassa reclamo si restituisce.
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