COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GARBATELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VAZZANA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 18.1.2007 (Gara: GARBATELLA – EDILTIRRENA N. DRAGONA del 14.1.2007 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GARBATELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VAZZANA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 18.1.2007
(Gara: GARBATELLA – EDILTIRRENA N. DRAGONA del 14.1.2007 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni della Società reclamante appaiono assumibili, in quanto appare condivisibile la ricostruzione secondo cui la frase irriguardosa, proferita dal calciatore VAZZANA LUCA è stata rivolta non tanto al Direttore di gara, quanto a se stesso per la rabbia di essere stato allontanato dal campo di gioco a seguito di provvedimento di espulsione;
ritenuto che le doglianze della Società reclamante trovano riscontro negli atti ufficiali di gara;
ritenuto, altresì, che appare eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo;
tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore VAZZANA LUCA da 3 a 2 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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