COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 DEL CALCIATORE DE SANCTIS JURI ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATA SUL C.U. N. 17 DEL 21.12.2006 GARA SPORTING TIVOLI – VALLE MARTELLA DEL 9.12.2006 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 DEL CALCIATORE DE SANCTIS JURI ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATA SUL C.U. N. 17 DEL 21.12.2006 GARA SPORTING TIVOLI – VALLE MARTELLA DEL 9.12.2006 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe; sentita come da richiesta la Società reclamante; sentito l’Arbitro in sede di supplemento di referto; rilevato che la reclamante deduce a sostegno dell’impugnazione la circostanza che il calciatore De Sanctis non avrebbe colpito l’Arbitro con un calcio ad una gamba, ma avrebbe solo tentato di colpire il direttore di gara non riuscendovi per l’intervento del suo allenatore che lo avrebbe trattenuto; osservato che, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, il direttore di gara ha integralmente confermato il suo rapporto descrivendo il gesto del calciatore De Sanctis come violenza consumata con conseguenze dolorose, accompagnata da ripetute ingiurie e minacce, reiterate anche al termine della gara; ritenuta pertanto la sanzione irrogata appena congrua e non meritevole di alcuna riduzione DELIBERA Di confermare la decisione impugnata respingendo il reclamo. La tassa reclamo va incamerata.
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