COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLO SPORTING PONTECORVO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PITTIGLIO RAFFAELE (TESS. SANT’APOLLINARE) NELLA GARA SAN APOLLINARE – SPORTING PONTECORVO DEL 14-1-2007 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLO SPORTING PONTECORVO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PITTIGLIO RAFFAELE (TESS. SANT’APOLLINARE) NELLA GARA SAN APOLLINARE – SPORTING PONTECORVO DEL 14-1-2007 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed i reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore Pittiglio Raffaele (Sant’Apollinare) in quanto a suo dire non tesserato con tale società; osservato per contro che il calciatore in questione, secondo quanto attestato dall’ufficio tesseramenti competente, ha contratto regolare vincolo con la società Sant’Apollinare il 13-1-2007 e quindi in data antecedente alla gara in questione; ritenuta pertanto assolutamente regolare la posizione del calciatore DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo Sant’Apollinare - Sp. Pontecorvo 0 - 0 La tassa reclama va incamerata.
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