COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. CAPODIMONTE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FAINA MARCO FINO AL 30-6-2007 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATA SUL COM. UFF. 54 DEL 18-1-2007 (GARA CAPODIMONTE – FORTITUDO NEPI DEL 14-1-2007 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. CAPODIMONTE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FAINA MARCO FINO AL 30-6-2007 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATA SUL COM. UFF. 54 DEL 18-1-2007 (GARA CAPODIMONTE – FORTITUDO NEPI DEL 14-1-2007 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA) La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe; sentita come da richiesta la società reclamante; rilevato che la reclamante deduce a sostegno del gravame la assoluta involontarietà del gesto del calciatore Faina in quanto, a suo dire, lo stesso avrebbe spruzzato verso l’alto dell’acqua contenuta in una borraccetta di plastica del tipo a pressione, e che alcune gocce d’acqua, ricadendo al suolo, abbiano attinto del tutto casualmente l’Arbitro ad una spalla; osservato che il direttore di gara sottolinea nel suo referto di non aver visto il gesto compiuto dal Faina, di aver sentito dell’acqua su di una spalla e sul collo, e di aver identificato il Faina con l’ausilio del suo capitano solo perché lo stesso aveva ancora in mano una borraccia d’acqua; osservato quindi che le affermazioni della reclamante trovano sostanziale riscontro negli atti ufficiali, nel senso che non è certo che il gesto del Faina fosse teso a colpire il direttore di gara con dell’acqua e che, nel dubbio, deve protendersi verso la tesi più favorevole all’incolpato pur sottolineando la inopportunità del gesto e la negligenza del calciatore che non ha minimamente badato ad assicurarsi che il suo gesto non avesse conseguenze negative per l’arbitro e gli altri tesserati che si avviavano verso gli spogliatoi al termine della gara; ritenuta quindi necessaria una congrua riduzione della sanzione, alla luce delle superiori considerazioni nei termini di cui al dispositivo DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore FAINA Marco (Capodimonte) dal 30-6-2007 al 31-3-2007. La tassa reclamo va restituita.
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