COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALES LATINA AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31-12-2009 DEL DIRIGENTE CAPOZZI ANTONIO ADOTTATA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATA SUL COM. UFF. 14 DEL 14.12.2006 (Gara Roccasecca Dei Volsci – Sales Latina Campionato Iii Categoria Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALES LATINA AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31-12-2009 DEL DIRIGENTE CAPOZZI ANTONIO ADOTTATA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATA SUL COM. UFF. 14 DEL 14.12.2006 (Gara Roccasecca Dei Volsci – Sales Latina Campionato Iii Categoria Latina) La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe, sentito in sede di audizione la reclamante, sentito l’arbitro in sede di supplemento di rapporto, rilevato che la reclamante ha dedotto l’eccessività della sanzione irrogata al proprio dirigente in quanto, nelle circostanze descritte, lo stesso non avrebbe colpito l’arbitro con una manata al viso come descritto nel rapporto di gara; osservato che il direttore di gara, in sede di supplemento di rapporto, ha effettivamente precisato che il dirigente in questione, alla fine del primo tempo, mentre rientravano negli spogliatoi affiancati, protestava con insistenza ed alla richiesta dell’arbitro di allontanarsi e di cessare nelle proteste, gli poggiava una mano sul mento, desistendo però immediatamente dal seguitare nelle proteste e lasciando il recinto degli spogliatoi accompagnato da un dirigente della squadra di casa; rilevato infine che, alla luce delle precisazioni fornite, il fatto deve essere riqualificato da gesto violento ad accesa protesta e quindi va sanzionato in modo ben diverso, in assenza di comportamenti violenti, anche in considerazione del fatto che il dirigente in questione negli occorsi non ha pronunciato frasi nè gravemente ingiuriose nè minacciose, DELIBERA Di ridurre l’inibizione a carico del dirigente Capozzi Antonio dal 31-12-2009 al 30-6-2007. La tassa reclamo va restituita.
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