COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. LA STORTA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 53 DELL’11-1-2007 IN MERITO ALLA GARA ANGUILLARA – LA STORTA DEL 12-11-2006 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. LA STORTA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 53 DELL’11-1-2007 IN MERITO ALLA GARA ANGUILLARA – LA STORTA DEL 12-11-2006 CAMPIONATO DI PROMOZIONE Con ricorso inoltrato al competente Giudice Sportivo, preceduto da rituale preannuncio, la Società La Storta lamentò che l’Anguillara aveva violato le norme relative all’utilizzo dei calciatori giovani, dettate dal comunicato n. 1 dell’1-7-2006. Il Giudice Sportivo, pur rilevando che in effetti la Società Anguillara si era venuta a trovare per circa quattro minuti con solo due calciatori nati dal 1-1-1986 in poi, respingeva il reclamo sulla considerazione che in quel lasso di tempo, osservando gli atti ufficiali, non si era svolto alcun episodio significativo relativamente allo svolgimento della gara. Reclama avverso la decisione la società La Storta sostenendone l’ingiustizia per le seguenti considerazioni: a) tassatività della disposizione sopra ricordata che riconnette automaticamente alla violazione della norma la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara; b) arbitrarietà della valutazione del giudicante nella parte in cui ha considerato come “limitatissimo” il periodo di gioco di quattro minuti in cui l’Anguillara ha violato la norma e nella parte in cui ha considerato come in tale periodo “non si è verificato alcun episodio significativo relativamente allo svolgimento della gara”. Il reclamo è fondato e va accolto. Va innanzitutto premesso che la cronologia degli eventi è accertata e non contestata nemmeno dall’A.S. Anguillara che, nelle sue controdeduzion,i ha tentato di giustificare l’evento, confermandolo esplicitamente. Le considerazioni di merito svolte dal Giudice di prime cure appaiono invero non convincenti, considerando che il periodo di gioco di quattro minuti non può certo dirsi “limitatissimo”, anzi deve considerarsi abbastanza consistente e ben sufficiente per consentire lo svolgimento di numerose azioni di gioco. Così come non può certo opinarsi dalla lettura del referto di gara se, in un periodo così apprezzabile, siano o meno avvenute azioni determinanti e ciò emerge dalla banale considerazione che il rapporto del direttore di gara riporta solo le segnature avvenute e gli eventi disciplinari e non certo le azioni di gioco, determinanti o meno che siano. Le considerazioni difensive svolte dall’Anguillara in primo grado non raggiungono certo lo scopo ma, anzi, dimostrano che la squadra ha tratto sicuro vantaggio dall’aver potuto attendere ben quattro minuti per verificare l’efficienza di un calciatore infortunato e decidere conseguentemente sulla più utile sostituzione da fare. Se l’Anguillara avesse rispettato la disposizione in questione, avrebbe dovuto scegliere se attendere per effettuare anche le altre sostituzioni ovvero, effettuando tutte le sostituzioni, avrebbe dovuto rischiare di rimanere in dieci uomini per il resto della gara non potendo più sostituire il calciatore al momento infortunato e fuori campo. Quindi anche in punto di fatto le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado, alla luce delle allegazioni delle parti, non appaiono centrate. In punto di diritto, poi, non può che condividersi la tesi della reclamante. Invero se il legislatore sportivo ha stabilito che la squadra deve trovarsi in ogni momento della gara con il numero di calciatori giovani programmato, non può che interpretarsi tale disposizione come assolutamente tassativa, anche considerando la sua ratio indotta, come si ricorderà, dalla necessità di evitare lo spettacolo non proprio edificante sportivamente delle sostituzioni operate dopo pochi secondi di gara, per eludere la norma quando era diversamente formulata. E’ ben vero che in alcune occasioni la Commissione, anche sulla scorta di conforme ed abbondante giurisprudenza della CAF, ha derogato a tale principio ma si è trattato di casi limite in cui, o il gioco non era neppure ripreso quando la società si è accorta dell’errore e si è corretta, ovvero il gioco è ripreso per pochi secondi durante i quali non si è svolta nessuna azione. Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza impugnata va totalmente riformata ed il reclamo va accolto. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo comminando alla società Anguillara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. La tassa reclamo va restituita.
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