COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 21.12.2006 (Gara: VIS AURELIA – ATLETICO VESCOVIO del 21.12.2006 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 21.12.2006 (Gara: VIS AURELIA – ATLETICO VESCOVIO del 21.12.2006 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; rilevato che il Direttore di gara, sentito in sede di supplemento, ha confermato tutto quanto descritto nel referto, precisando che il calciatore BUTERA ALESSANDRO si è limitato a partecipare all’accerchiamento messo in atto da numerosi calciatori della reclamante; rilevato altresì che l’arbitro ha precisato di non aver visto i sostenitori dell’Atletico Vescovio scavalcare la rete di recinzione ma di aver visto, nell’abbandonare il terreno di gioco, un tratto di recinzione danneggiato; ritenuto quindi che le sanzioni a carico dei calciatori CASADEI, VALLICELLI e LAURIOLA sono del tutto congrue e non meritano rivisitazioni di sorta; ritenuto, per contro, che la sanzione a carico del calciatore BUTERA vada ricondotta in termini più equi rispetto all’effettiva partecipazione agli occorsi e può essere lievemente ridimensionata anche la sanzione a carico della Società, in rapporto a talune considerazioni della reclamante parzialmente assumibili; DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore BUTERA ALESSANDRO sino al 2.2.2007; di ridurre l’ammenda a carico della Società ATLETICO VESCOVIO da € 1.000 a € 700; di confermare nel resto tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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