COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 21.12.2006 (Gara: VIS AURELIA – ATLETICO VESCOVIO del 21.12.2006 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 21.12.2006
(Gara: VIS AURELIA – ATLETICO VESCOVIO del 21.12.2006 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
rilevato che il Direttore di gara, sentito in sede di supplemento, ha confermato tutto quanto descritto nel referto, precisando che il calciatore BUTERA ALESSANDRO si è limitato a partecipare all’accerchiamento messo in atto da numerosi calciatori della reclamante;
rilevato altresì che l’arbitro ha precisato di non aver visto i sostenitori dell’Atletico Vescovio scavalcare la rete di recinzione ma di aver visto, nell’abbandonare il terreno di gioco, un tratto di recinzione danneggiato;
ritenuto quindi che le sanzioni a carico dei calciatori CASADEI, VALLICELLI e LAURIOLA sono del tutto congrue e non meritano rivisitazioni di sorta;
ritenuto, per contro, che la sanzione a carico del calciatore BUTERA vada ricondotta in termini più equi rispetto all’effettiva partecipazione agli occorsi e può essere lievemente ridimensionata anche la sanzione a carico della Società, in rapporto a talune considerazioni della reclamante parzialmente assumibili;
DELIBERA
Di ridurre la squalifica del calciatore BUTERA ALESSANDRO sino al 2.2.2007;
di ridurre l’ammenda a carico della Società ATLETICO VESCOVIO da € 1.000 a € 700;
di confermare nel resto tutte le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va restituita.
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