COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA VIII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 18.1.2007 (Gara: ROMA VIII – ANITRELLA del 13.1.2007 – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 08/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA VIII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 18.1.2007
(Gara: ROMA VIII – ANITRELLA del 13.1.2007 – Campionato Juniores Regionale)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale ha confermato integralmente il reclamo presentato, precisando anche che l’incontro si è svolto in maniera serena e tranquilla e che al direttore di gara è stata prestata la dovuta assistenza al termine dell’incontro, così come stabilito dalle norme regolamentari vigenti.
Esclude comunque che l’episodio citato dall’arbitro, nel momento in cui si apprestava a salire in macchina, possa essere addebitato alla Società.
Negli atti ufficiali, che come già detto in altre occasioni, sono da considerarsi fonte degna di prova, viene riportato che “un sostenitore minacciava ed offendeva l’arbitro e che successivamente il predetto tifoso a bordo della propria autovettura gli si avvicinava pericolosamente costringendolo a saltare oltre il ciglio della strada”.
Ritenuto che talune osservazioni della reclamante appaiono a parere di questa Commissione Disicplinare condivisibili, in quanto il dirigente della Società ha svolto, come da regolamento, la propria funzione;
osservato, comunque, che l’episodio, pur censurabile, si è verificato in una fase successiva;
detto, ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Scoietà ROMA VIII, riducendo l’ammenda da € 400,00 ad € 300,00.
La tassa reclamo si restituisce.
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