COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.2.2007 A CARICO DEL CALCIATORE SEGONI MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 18.1.2007 (Gara: OSTIENSE 2000 – VIGOR PERCONTI del 13.1.2007 – Campioanto Juniores Primavera)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.2.2007 A CARICO DEL CALCIATORE SEGONI MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 18.1.2007 (Gara: OSTIENSE 2000 – VIGOR PERCONTI del 13.1.2007 – Campioanto Juniores Primavera) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il giocatore SEGONI, dopo aver insultato l’arbitro in occasione dell’espulsione, al termine dell’incontro, gli rivolgeva soltanto una espressione genericamente minacciosa; che, pertanto, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo può essere lievemente ridotta. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’efeftto, riduce la squalifica del calciatore SEGONI MATTEO dal 16.2.2007 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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