COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2011 A CARICO DEL CALCIATORE CHECCHI PASQUALE, DI INIBIZIONE FINO AL 10/1/2012, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DA OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C., A CARICO DEL MASSAGGIATORE CECILI FRANCESCO, DELL’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOC. N.P. AGOSTA E DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE LAMPONI DANIELE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 11/1/07 ( Gara: Nuova Pol. Agosta – Gerano del 7/1/07 – Camp. II° CAT. ).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2011 A CARICO DEL CALCIATORE CHECCHI PASQUALE, DI INIBIZIONE FINO AL 10/1/2012, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DA OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C., A CARICO DEL MASSAGGIATORE CECILI FRANCESCO, DELL'AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOC. N.P. AGOSTA E DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE LAMPONI DANIELE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 11/1/07 ( Gara: Nuova Pol. Agosta - Gerano del 7/1/07 - Camp. II° CAT. ). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: A motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che: il calciatore Lamponi avrebbe soltanto inveito contro un avversario, che dalla zona spogliatoi compiva gesti osceni nei confronti del pubblico; il calciatore Checchi avrebbe strattonato e trattenuto per un braccio l'Arbitro, ma senza effettuare alcuna torsione dell'arto; il massaggiatore Cecili, entrato in campo per sedare gli animi, avrebbe spintonato involontariamente l'Arbitro, il quale, nell'indietreggiare, si sarebbe scontrato con il giocatore Checchi, riportando una escoriazione dietro l'orecchio; i dirigenti della Soc. Agosta avrebbero offerto all'Arbitro assistenza immediata e continua fino alla dimissione dall'Ospedale. Si è quindi invocata una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. Dalla descrizione dettagliata dei fatti riportati nel referto arbitrale e dalle precisazioni fornite, in sede di supplemento, dal Direttore di gara – fonti queste privilegiate e degne di fede – risulta quanto segue: il calciatore Lamponi Daniele, mentre un avversario già espulso insultava il pubblico dalla zona degli spogliatoi, tentava di scavalcare la rete di recinzione, per raggiungerlo, proferendo minacce e insulti, ma, giunto quasi in cima alla rete, veniva trattenuto per le gambe dai compagni, e successivamente, dopo la sua espulsione, un dirigente della squadra era costretto a trascinarlo a viva forza negli spogliatoi. L'episodio provocava l'interruzione della gara per circa cinque minuti il calciatore Checchi Pasquale, mentre l'Arbitro stava per alzare il cartellino rosso per espellere un compagno di squadra, afferrava energicamente, con una mano il bavero della sua divisa e con l'altra l'avambraccio destro del medesimo Direttore di gara, Quest'ultimo ascoltato in sede di supplemento, ha precisato che, essendo circondato da numerosi giocatori dell'Agosta e sentendosi in grave pericolo, aveva tentato di divincolarsi dalla stretta e “ nel fare questo ” aveva subito la torsione dolorosa della spalla destra, senza alcuna conseguenza per l'articolazione. Il massaggiatore Cecili Francesco, sopraggiunto di corsa dalla panchina, mentre l'Arbitro cercava di divincolarsi dal calciatore Checchi, gli aveva sferrato un forte pugno, colpendolo dietro l'orecchio. Il Direttore di gara ha precisato di “ aver visto il gesto direttamente ” e ha inoltre riferito che il pugno gli aveva provocato un forte dolore “ che quasi lo aveva privato della coscienza ”, nonché una ferita lacero-contusa “ con copiosa uscita di sangue ” dopo l'intervento dei Carabinieri, che lo accompagnavano fino all'autovettura, l'Arbitro, a causa del forte dolore alla testa, si vedeva costretto a recarsi all'ospedale di Subiaco, dove veniva ricoverato per trauma cranico e contusione alla spalla destra, venendo poi dimesso il giorno seguente, dopo le cure e gli accertamenti radiografici del caso. Subito dopo il ricovero in ospedale, l'Arbitro veniva raggiunto dal massaggiatore Cecili, il quale tentava di “ rabbonirlo ” in modo esplicito, per fargli riportare sul referto “ il meno possibile ”. Alla luce di tali eventi, deve quindi considerarsi del tutto congrua la sanzione inflitta al calciatore Lamponi, e parimenti congruo ed adeguato il provvedimento disciplinare comminato al massaggiatore Cecili, per il gravissimo gesto di violenza compiuto nei confronti dell'Arbitro; così come congrua ed adeguata alla gravità dei fatti, deve considerarsi altresì la sanzione pecuniaria irrogata alla Soc. Nuova Pol. Agosta, a titolo di responsabilità oggettiva. Andrà invece rivisitata la sanzione inflitta al calciatore Checchi: in sede di supplemento, l'Arbitro ha infatti precisato che la torsione della spalla destra, che gli aveva provocato dolore, era stata determinata da un suo gesto istintivo, diretto a divincolarsi dalla stretta, con la quale il calciatore Checchi gli tratteneva con forza l'avambraccio. Censurato, in ogni caso, il comportamento minaccioso e violento del calciatore, deve tuttavia escludersi, che tale comportamento abbia cagionato conseguenze fisiche per l'Arbitro, e pertanto la sanzione dovrà essere rapportata alle effettive responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo relativo al calciatore CHECCHI PASQUALE e, per l'effetto, riduce la squalifica dal 30 giugno 2011 al 31 dicembre 2008, confermando tutti gli altri provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it