COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. GERANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 23/2/2007 A CARICO DEL CALCIATORE COGNETTI STEFANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 11/1/07 ( Gara: Nuova Pol. Agosta – Gerano del 7/1/07 – Camp. II° CAT. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. GERANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 23/2/2007 A CARICO DEL CALCIATORE COGNETTI STEFANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 11/1/07 ( Gara: Nuova Pol. Agosta - Gerano del 7/1/07 - Camp. II° CAT. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: La ricorrente ha escluso che il calciatore Cognetti, contrariato per l'espulsione ritenuta ingiusta (egli sosteneva infatti di aver strattonato l'avversario, e non già di aver colpito lo stesso con una gomitata), abbia poi reiterato, dalla zona degli spogliatoi, gli atteggiamenti provocatori nei confronti del pubblico; per tale motivo si è quindi invocata una riduzione della sanzione. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha confermato che il giocatore Cognetti Stefano, nel saltare in aria per contendere il pallone all'avversario, aveva colpito quest'ultimo con una violenta gomitata al volto, facendolo cadere in terra dolorante, e ha precisato inoltre, che dopo l'espulsione, il calciatore dalla zona degli spogliatoi, aveva rivolto al pubblico insulti e gesti scurrili, con fare provocatorio. Alla luce delle precisazioni fornite dall'Arbitro risulta quindi confermata non solo la sussistenza del gesto di violenza, ma anche il comportamento gravemente offensivo e provocatorio posto in essere nei confronti del pubblico. Valutati gli addebiti nel loro complesso si ritiene, tuttavia, di ridurre lievemente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore COGNETTI STEFANO dal 23 febbraio 2007 al 16 febbraio 2007. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it