COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VEJANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 27/4/2007 A CARICO DEL DIRIGENTE DONATI FABIO (RECTIUS GIOVANNI), DI SQUALIFICA FINO AL 13/4/2007 A CARICO DELL’ALLENATORE LUZZI ROBERTO, FINO AL 23/3/2007 A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRO RAVONI FABIO, FINO AL 20/4/2007 A CARICO DEL CALCIATORE LEONARDI SIMONE E FINO AL 6/4/2007 A CARICO DEL CALCIATORE MENICHELLI PIER PAOLO, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 18/1/07 ( Gara: Dilas Grau Tarquinia – Vejanese del 17/1/07 – Camp. JUN. PROV. VT )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VEJANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 27/4/2007 A CARICO DEL DIRIGENTE DONATI FABIO (RECTIUS GIOVANNI), DI SQUALIFICA FINO AL 13/4/2007 A CARICO DELL'ALLENATORE LUZZI ROBERTO, FINO AL 23/3/2007 A CARICO DELL'ASSISTENTE ARBITRO RAVONI FABIO, FINO AL 20/4/2007 A CARICO DEL CALCIATORE LEONARDI SIMONE E FINO AL 6/4/2007 A CARICO DEL CALCIATORE MENICHELLI PIER PAOLO, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 18/1/07 ( Gara: Dilas Grau Tarquinia - Vejanese del 17/1/07 - Camp. JUN. PROV. VT ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; Considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, i comportamenti posti in essere dai tesserati, e dettagliatamente descritti nel referto arbitrale, sono stati caratterizzati essenzialmente da ripetuti insulti e da minacce ( Donati, Ravoni e Menichelli ), ovvero da espressioni offensive e da atteggiamenti minacciosi nei confronti dell'Arbitro ( Luzzi e Leonardi ), oltre al gesto di violenza, senza conseguenze, compiuto dal calciatore Leonardi nei confronti di un avversario che, pertanto, si ritiene di rivisitare parzialmente le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare le stesse alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la durata delle sanzioni disciplinari, come segue: DONATI GIOVANNI dal 27 aprile 2007 al 20 febbraio 2007 LUZZI ROBERTO dal 13 aprile 2007 al 28 febbraio 2007 RAVONI FABIO dal 23 marzo 2007 al 20 febbraio 2007 LEONARDI SIMONE dal 20 aprile 2007 al 5 marzo 2007 MENICHELI PIER PAOLO dal 6 aprile 2007 al 20 febbraio 2007 La tassa di reclamo va restituita.
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