COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. TECCHIENA AVVERSO LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 50 DEL 4.1.2007 IN MERITO ALLA GARA TECCHIENA – SAVIO DEL 23.12.2006 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. TECCHIENA AVVERSO LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 50 DEL 4.1.2007 IN MERITO ALLA GARA TECCHIENA – SAVIO DEL 23.12.2006 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Tecchiena ha proposto reclamo avverso la decisione del competente Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe riconoscendo la causa di forza maggiore, a giustificazione della mancata presentazione in campo della società Savio entro il termine di tolleranza consentito. Il Giudice, nel motivare la sua decisione, ritiene sicuramente probatorie di impedimento insormontabile le dichiarazioni provenienti dalla Polstrada e dalla società Autostrade che attestavano, nella giornata del 23-12-2006, una situazione di grave disagio nella viabilità nel tratto autostradale che avrebbe dovuto percorrere la società Savio per giungere a Tecchiena, tanto che si erano verificate durante tutta la giornata lunghe code e momenti di blocco totale della circolazione. Deduce la reclamante che, invece, la mancata presentazione in campo della società Savio era stata causata da una malaccorta gestione della situazione da parte dei dirigenti della stessa che avevano fatto spirare il termine di tolleranza di 15 minuti concesso nella circostanza, presentando la lista quattro minuti oltre tale termine benché fossero presenti da qualche minuto sul campo un numero di calciatori sufficienti per iniziare la gara. L’assunto della reclamante non ha però trovato riscontro né nel referto di gara né nell’ulteriore supplemento inviato dal direttore di gara. L’Arbitro riferisce infatti che effettivamente alcuni dirigenti e calciatori del Savio erano presenti sin dalle 14,30 sul campo di gioco, ma certamente in numero insufficiente e nel corso dei minuti erano giunti, per così dire alla spicciolata altri calciatori, di cui però l’Arbitro non è in grado di precisare il numero. Inoltre solo alle 15.19 i dirigenti del Savio si erano presentati con la distinta che stavano ancora completando e l’Arbitro non poteva che constatare la mancata presentazione nel termine ultimo concesso che era delle 15,15. E’ quindi evidente che la società Savio, pur essendo evidente la volontà di disputare la gara e non potendo certo arguirsi da tutta la dinamica degli occorsi alcuna intenzione di rinunciarvi, si è trovata in una condizione di assoluto disagio dovuto a causa indipendenti dalla sua volontà e quindi la decisione impugnata appare corretta e non meritevole di censura, anche facendo appello al senso sportivo che vuole che le gare si svolgano e non vengano decise, fin quando possibile, dalla Giustizia Sportiva. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, ordinando conseguentemente la ripetizione della gara. La tassa reclamo va incamerata.
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