COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ EDIPROROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL’AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DELL’11.1.2007 (Gara: ROVIANO TEAM – EDIPROROMA del 6.1.2007 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 15/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ EDIPROROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL’AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DELL’11.1.2007
(Gara: ROVIANO TEAM – EDIPROROMA del 6.1.2007 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
premesso preliminarmente che non può essere presa in considerazione la parte del che verte su questioni relative al risultato della gara; il ricorso, infatti, avrebbe dovuto essere preannunciato e trasmesso nei termini per competenza al Giudice Sportivo;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata che ha confermato il contenuto del reclamo, precisando che il direttore di gara ha omesso di riportare nel proprio referto l’aggressione subita dal loro calciatore espulso nelle vicinanze degli spogliatoi da parte di due calciatori locali a loro volta espulsi, esercitando la reazione genitore del loro atleta ed ha anche omesso di riportare l’aggressione subita dall’allenatore da parte di numerosi sostenitori e tesserati locali, che lo hanno costretto a recarsi successivamente, per le cure del caso, presso l’ospedale “Vannini” di Roma ed a sporgere regolare querela;
considerato che, dalle carte in possesso di questa Commissione Disciplinare, risulta che sul referto arbitrale è stato riportato l’episodio relativo all’espulsione del calciatore della Società EDIPRO ROMA, mentre non viene menzionato quanto è accaduto successivamente nel recinto degli spogliatoi; così come non viene riportata l’aggrssione subita dall’allenatore in quanto avvenuta mentre si recava a raggiungere il proprio mezzo, in compagnia di due carabinieri e, chiaramente, detta circostanza non poteva essere refertata dall’arbitro in quanto non ne era a conoscenza;
da quanto sopra descritto, appaiono condivisibili alcune argomentazioni poste in essere, che possono determinare, a parere di questo Organo Giudicante, una lieve diminuzione dell’ammenda comminata alla Società EDIPROROMA;
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ridurre l’ammenda comminata alla Società EDIPROROMA da € 100,00 a € 75,00.
La tassa reclamo si restituisce.
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